Articolo abrogato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30 giugno 2003 dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo così recitava:

“Art. 27. - (Demolizione di opere)

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all’albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all’albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell’impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall’albo per un anno.”

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