Il comma 3 dell’articolo 33 recitava: “I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento”.

Successivamente, l’articolo 36, comma 15, del D.L. 223/2006 (conv. L. 248/2006) ha abrogato la disposizione, limitandone ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione”.

In seguito ancora, l’articolo 1, comma 306, della L. 296/2006 ha eliminato dalla formulazione della norma il termine “pubblica, estendendo, quindi, l’ambito applicativo dell’anzidetta previsione agevolativa anche ai trasferimenti di immobili diretti alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata privata.

Ancora, l’articolo 1 della L. 244/2007, commi da 25 a 28, nel riordinare la disciplina applicabile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ai trasferimenti di immobili siti in aree individuate dai piani urbanistici particolareggiati, ha abrogato l’articolo 36, comma 15, del citato D.L. 223/2006 ed ha trasfuso la norma agevolativa nell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’Imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, che prevedeva che “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento”. Quest’ultima disposizione agevolativa non risulta più vigente, a decorrere dal 01/01/2014, per effetto dell’articolo 10 del D. Leg.vo 23/2011.

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