Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 317 così recitava:

“Articolo 317

Un regolamento approvato con reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato, stabilirà per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, le norme speciali da osservarsi, per la esecuzione della presente legge, nello stabilimento e conservazione del corpo di dette ferrovie e loro dipendenze; nell'accettazione, impiego e conservazione del materiale mobile; nella composizione dei convogli; nella partenza, nella corsa e negli arrivi dei medesimi; nella riscossione delle tasse e delle spese accessorie; nella sorveglianza sull'esercizio e sulla manutenzione, e nelle misure d'ordine concernenti così i viaggiatori come le persone estranee al servizio.

Il detto regolamento potrà comminare pene di polizia e multe fino alla somma di lire 1000; e le contravvenzioni al medesimo saranno accertate nelle forme prescritte agli articoli precedenti.”

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