Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 213 così recitava:

“Articolo 213

Le ferrovie così private come pubbliche sono esercìte esclusivamente con forze animali, se intersecheranno a raso strade ordinarie pubbliche o private, dovranno essere costantemente munite ai punti d'intersecazione, da ambo i lati, di cancelli od altro modo di chiusura, col quale si possa impedire il passaggio contemporaneo delle macchine e veicoli della strada ferrata e delle persone, bestie e veicoli della strada ordinaria.

Queste chiusure avranno in attiguità case cantoniere, o casotti di guardia, e i meccanismi necessari pel conveniente loro esercizio e custodia, ed il suolo della ferrovia sarà costituito nelle condizioni di forma e di stabilità convenienti perché il passaggio ordinario possa effettuarvisi con tutta facilità.”

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