Articolo abrogato dal D.L.Lgt. 20/11/1916, n. 1664.

L’articolo 139 così recitava:

“Articolo 139

Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta con chiuse sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munir la detta bocca degli opportuni edifizi regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non garantissero sufficientemente la detta innocuità.”

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