Articolo abrogato dalla L. 28/06/2012, n. 92 a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“Art. 6. - (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)

1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità sulla base di schede che contengono tutte le informazioni utili per individuare la professionalità la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio, in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16 e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.

2. La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;

b) propone l'organizzazione da parte delle Regioni, in corsi di riqualificazione e di qualificazione professionale che tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

c) promuovere le iniziative di cui al comma 4;

d) determina gli ambiti circoscrizionali, ai fini dell'avviamento in mobilità.

d-bis.) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego, può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni della legge 24 luglio 1981, n. 390 modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1988, n. 86, convertito con modificazioni della legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del vento per cento.

5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49.”

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