Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/12/2000, n. 395, così recitava:

“Art. 22. Effetti delle condanne penali

Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.”

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