Comma abrogato dal D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59. Questo il testo del comma abrogato: “1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'art. 2;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3, comma 1.”.

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