Comma abrogato dalla L. 23/12/2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi dell’art. 10, comma 12-undecies, D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11) è prorogata la disposizione di cui al presente comma, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.

Il comma 110 dell’articolo 1 così recitava:

“110. I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.”

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