Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 275, del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267 il riferimento alla presente disposizione abrogato, si intende effettuato al corrispondente articolo del D. Leg.vo n. 267/2000.

Il comma 1 dell’articolo 5 così recitava:

“1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".”

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