Articolo abrogato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30 giugno 2003, dall'art 2, comma 1, D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11. - (Versamento del contributo afferente alla concessione)

La quota di contributo di cui al precedente art. 5 è corrisposta al Comune all’atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

La quota di contributo di cui al precedente art. 6 è determinata all’atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.”

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