Articolo modificato dall'art. 1, comma 462, della L. 27/12/2006, n. 296 e, successivamente, abrogato dall'art. 55-bis, comma 2, della D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27), così recitava:

“Art. 8. - (Sviluppo Italia Spa)

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.”

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