Art. sostituito dal D. Leg.vo 29/11/2018, n. 142.

La presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

 

Il comma 2 dell'art. 3 del D. Leg.vo 29/11/2018, n. 142 dispone:

"2. Ai fini dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014, n. 156, adottato in attuazione dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1."

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