Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24/06/2016, n. 113 (L. 07/08/2016, n. 160), il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dal presente articolo, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 20/10/2016. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo. Si decade dalla presente rateazione al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

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