Articolo abrogato dal D. Leg.vo 07/03/2005 n. 82 a decorrere dal 1/1/2006. L’articolo 29 così recitava: “Art. 29 (R) - Vigilanza sull'attività di certificazione - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.”

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