Articolo abrogato dal D. Leg.vo 07/03/2005 n. 82 a decorrere dal 1/1/2006. L’articolo 13 così recitava: “Art. 13 (R) - Libri e scritture - 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.”

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