Articolo abrogato dal D.P.R. 17/07/2015, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2015 ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 126/2015, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dello stesso provvedimento.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 17/07/2015, n. 126 dispone:

“2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.”

L’articolo 29 così recitava:

“Art. 29. (Istituzione delle anagrafi separate) — 1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.

2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.”

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