Articolo abrogato dal D.P.R. del 30/04/1999 n. 162. Questo il testo dell’articolo abrogato:

“La targa di immatricolazione di cui all'art. 4 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, deve portare le seguenti indicazioni:

a) organo competente per le verifiche tecniche;

b) categoria;

c) numero di fabbricazione, ove esista;

d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto e sigla della provincia;

e) portata complessiva in chilogrammi.

Per gli ascensori adibiti al trasporto di sole persone deve essere anche indicato il numero delle persone ammesse, calcolato in base al peso di chilogrammi 75 per persona.

La targa da applicare alle funi di cui all'art. 19 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, deve essere metallica e stabilmente fissata ad ogni singola fune e tale che le indicazioni previste dallo stesso articolo, siano leggibili.

Nell'interno della cabina degli ascensori servono essere esposti solamente la targa ed i cartelli specificatamente indicati nella legge, nel presente regolamento e nelle norme tecniche approvate con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600. E’ consentita l'eventuale applicazione di avvertenze riflettenti l'uso dell'ascensore che non contrastino con le norme di legge.”.

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