Articolo soppresso dal D.P.C.M. 01/12/2017, n. 238, così recitava:

“Art. 14 - Direzione generale «Archeologia»

1. La Direzione generale Archeologia svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) concorda con la Direzione generale Belle arti e paesaggio le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni di interesse archeologico;

c) è sentito dagli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni di interesse archeologico per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

d) può proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

f) elabora, anche su proposta dei soprintendenti e comunque sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni di interesse archeologico;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico;

h) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

i) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni di interesse archeologico;

l) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;

n) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

o) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la migliore gestione di beni archeologici, per rendere più fruibili e funzionali i luoghi d'arte e di studio e accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio storico e artistico;

p) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

q) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale Archeologia esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, la vigilanza, sulla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e sulla Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale Archeologia esercita altresì le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola Archeologica Italiana in Atene.

4. La Direzione generale Archeologia costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Archeologia si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze Archeologia, uffici dirigenziali non generali periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.”

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