Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. Il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha disposto che “Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D. Leg.vo 152/2006”. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4. - Competenze statali - 1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, spettano, ciascuno per la parte di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) alla determinazione della percentuale massima di acqua contenuta negli oli usati, oltre la quale il composto va classificato come miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto;

b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati;

c) alla determinazione delle speciali misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche da adottare mediante regolamento, sentito il Consiglio superiore si sanità, ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanità, del Cnr e delle università;

d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunità europee.

3. Le norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano:

a) i requisiti tecnici richiesti dall'impresa che esercita la raccolta e/o la eliminazione, nonché le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio provvisorio degli oli usati;

b) le specifiche, ulteriori rispetto a quelle previste alla normativa vigente in materia di protezione delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicità e la nocività dei residui della lavorazione.

4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.”

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