Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Leg.vo 08/04/2008, n. 59 nei procedimenti pendenti al 09/04/2008, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dal 09/04/2008; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del presente decreto legislativo. Il termine previsto dal presente articolo per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis.

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