Comma inserito dall'art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 19/06/1999, n. 229; modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 07/06/2000, n. 168 e, successivamente, abrogato dall'art. 26, comma 1, del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, così recitava:

"1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis."

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