Allegato abrogato dal D. Leg.vo 19/02/2019, n. 17, così recitava:

“Allegato III - Documentazione tecnica del fabbricante

La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali.

Nel caso dei modelli di DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere in particolare:

1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:

a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;

b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello;

2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante;

3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'allegato II.”

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