Numero modificato dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 02/07/2007, n. 81 (L. 03/08/2007, n. 127); dall'art. 1, comma 50, della L. 24/12/2007, n. 244; dall'art. 2, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214; dall'art. 1, comma 484, della L. 24/12/2012, n. 228 e, successivamente, abrogato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122). L'abrogazione si applica a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso il 22/06/2022, ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

Il presente numero, così recitava:

"2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;".

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