Articolo abrogato dalla L. 11/01/1996, n. 23. Il testo era il seguente:

Art. 90. - Centro studi per l'edilizia scolastica

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione funziona il Centro studi per l'edilizia scolastica con i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma 1, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

3. I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al comma 1, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

a) di tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

b) di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri e architetti;

c) di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione;

e) del direttore generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

f) di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.

4. Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

5. Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

6. Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.”

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