Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 15/11/2011 n.208. L’articolo 16 così recitava: “1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.”

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