Articolo sostituito dalla L. 22/12/2011 n.214. Il nuovo articolo non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 201/2011, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 175 nella formulazione vigente prima della medesima data che così recitava: “1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro LL.PP. in data 6.04.2001, pubblicato nella G.U. n. 100 del 2.5.2001, nonché nella G.U. italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all'art. 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. 2. È facoltà dei soggetti di cui all'art. 153, comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti. 3. Il soggetto aggiudicatore, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'art. 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure. 4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'art. 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3. 5. La gara di cui all'art. 153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'art. 177.

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