A) Ai sensi dell’art. 16, comma 2 del D.Leg.vo 205/2010, la presente disposizione entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo al termine di 30 giorni dalla data di operatività del SISTRI, come previsto dall’art. 3 del D.M. 20/03/2013.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 20/03/2013:

“1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.

2. Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.”

B) Inizialmente, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.Leg.vo 205/2010, le disposizioni del presente articolo entravano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.

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