Commi abrogati dal D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132), così recitavano:

"1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14."

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