Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 5 così recitava: “Art. 5 - Programma d’emergenza per l’adeguamento del sistema di smaltimento - 1. Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con più di 100 addetti in attività di esercizio, anteriormente al 1° novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell’ambiente e alla regione in cui ha sede l’insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del ministro dell’ambiente 22 settembre 1988, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell’ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni.

2. Il ministro dell’ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialità di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, sulla base dei piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al ministro dell’ambiente indicazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacità di smaltimento o di recupero degli impianti autorizzati o di cui è in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonché le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno.

4. Nei successivi trenta giorni sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il ministro dell’ambiente, sentite le regioni presenta al Consiglio dei ministri un programma volto a individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, ciascuna regione adotta gli atti necessari per la localizzazione del programma d’emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento dei cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al comma 4.

6. Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’ambiente il predetto decreto è notificato alla regione e agli enti locali interessati.

7. Le opere individuate ai sensi dei commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.”

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