Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-ter così recitava: “Art. 9-ter- Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti - 1. Le disponibilità di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilità, può essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d’intesa fra regione interessata e Ministero dell’ambiente.

2. Per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (Fio) riservate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.”

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