Commi abrogati dal D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286) e dal D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2), così recitavano:

"1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.

2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.”

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