Ai sensi del comma 697 dell’articolo 1 della L. 28/12/2015, n. 208 le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell’anticipazione di liquidità. In precedenza, identica interpretazione era stata disposta dal D.L. 13/11/2015, n. 179, abrogato dal comma 705 dell’art. 1 della L. n. 208/2015, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 179/2015.

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