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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 9. - Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio é maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.
La comunicazione é data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.
Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, é vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'art. 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, é vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.
Fino all'approvazione dei piani di cui all'art. 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco é vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo.
É fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell'atto, il suddetto vincolo".
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