Comma abrogato dal D. Leg.vo 01/03/2018, n. 21.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D. Leg.vo 21/2018 dal 06/04/2018, il richiamo al presente comma abrogato, ovunque presente, si intende riferito al corrispondente articolo 512-bis del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al D. Leg.vo 21/2018.

Il comma 1 dell’articolo 12-quinquies così recitava:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

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