In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31/08/2013, n. 102 (L. 28/10/2013, n. 124), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 27/07/2000, n. 212il presente comma, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106), e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557 (L. 26/02/1994, n. 133), e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

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