Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

Il comma 2 dell’articolo 23-ter così recitava:

“2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”

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