Comma abrogato dalla L. 28/12/2015, n. 208. Il comma 1 dell’articolo 22 così recitava:

“1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al “31 dicembre 2015” e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.”

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