Articolo abrogato dal D.L. 18/05/2006, n. 181 (L. 17/07/2006, n. 233).

L’articolo 1 così recitava:

“Art. 1. - Sviluppo e coesione territoriale

1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.”

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