Comma abrogato dalla L. 31/12/1998, n. 483.

Il comma 1 dell’articolo 23-ter così recitava:

1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attività di ricostruzione;

b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorità alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.”

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