Articolo abrogato dall’art. 256 del D. Leg.vo 163/2006. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Esaurita la fase istruttoria, o nel caso di non ammissione delle prove dedotte dalle parti, il collegio dispone, con ordinanza comunicata alle parti, la fissazione dell'udienza di discussione.

2. All'udienza così fissata il presidente dichiara aperta la discussione, nel corso della quale, dopo la relazione del presidente o di altro arbitro da lui designato, i difensori delle parti illustrano oralmente le rispettive difese.

3. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.”.

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