Articolo abrogato dall’art. 256 del D. Leg.vo 163/2006. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Con il verbale di costituzione del collegio arbitrale le parti e i loro difensori sono convocati per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza.

2. Qualora la controversia venga in tutto o in parte conciliata, il collegio redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente i modi e i termini dell'intervenuto accordo. In tal caso, salva diversa pattuizione, le spese della procedura arbitrale sono poste a carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa allegata in caso di conciliazione.

3. Prima della discussione della causa, è sempre nella facoltà delle parti addivenire alla conciliazione nel corso del giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale.”.

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