Articolo abrogato dall’art. 256 del D. Leg.vo 163/2006. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 151, comma 9, del regolamento.

2. L'istanza di ricusazione è proposta nei termini e forme di cui all'articolo 815, secondo comma, codice di procedura civile.”.

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