Ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis - a sua volta introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019 - gli adempimenti concernenti la relazione del direttore dei lavori a strutture ultimate (presentazione, rilascio dell’attestazione di deposito su una copia da parte dell’ufficio e trasmissione all’ufficio tecnico regionale, consegna al collaudatore) non si applicano per alcuni degli interventi realizzati in zone sismiche indicati dal nuovo art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, anch’esso introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019, ed in particolare:

- per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (che fanno parte della categoria degli interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità);

- per gli interventi che, per le loro caratteristiche intrinseche e per la destinazione d’uso dell’opera, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (che costituiscono interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità).

Inoltre, per le medesime categorie di interventi, il certificato di collaudo statico è sostituito - ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, commi 8-bis e 8-ter (quest’ultimo introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019) da una dichiarazione di regolare esecuzione, resa dal direttore dei lavori

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