A tal proposito Cass. 07/02/2011, n. 3024, ha affermato che di “valore indeterminabile” sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica. Ne consegue che in tutti gli altri casi - e pertanto sempre, ad esempio, ove si versi in tema di patrimoni immobiliari - il compenso dovuto al CTU chiamato alla stima dei beni non può essere liquidato col criterio delle vacazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio risultante dal pertinente articolo dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002, che va applicato dal Giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d’ufficio. In proposito si vedano anche le seguenti pronunce: Cass. 09/04/1998, n. 3687; Cass. 10/04/1999, n. 3509; Cass. 20/06/2013, n. 15465.

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