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L. R. Veneto 18/07/2017, n. 15

Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto.
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica, in particolar modo al termine dell'attività lavorativa, promuove nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di welfare integrato.

2. Nel perseguimento delle finalità

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Art. 2 - Requisiti e accreditamento delle forme di welfare

1. La Regione, al fine di meglio tutelare le esigenze dei fruitori dei servizi welfare integrato, riconosce e favorisce il funzionamento delle forme di welfare collettive che rispettino i seguenti requisiti:

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Art. 3 - Attività di informazione e di formazione

1. La Giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali e sanita

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Art. 4 - Interventi a favore della previdenza complementare per i lavoratori

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a lavoratori residenti nel Veneto, iscritti a fondi pensione di na

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Art. 5 - Istituzione di Veneto Welfare

1. È istituito l'Ente regionale Veneto Welfare, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.

2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Ente sono disciplinati da un regolamento proposto da

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Art. 6 - Organi di Veneto Welfare

1. Sono organi dell'Ente:

a) il Direttore;

b) il Revisore unico.

2. Il Direttore è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel BUR, tra i soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

3. L'incarico di Direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per

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Art. 7 - Vigilanza

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Art. 8 - Personale

1. Nel limite della dotazione organica proposta dal Direttore e approvata dalla Giunta regionale, l'Ente si avvale di personale pr

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Art. 9 - Risorse finanziarie e patrimoniali

1. L'Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) f

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Art. 10 - Attività di informazione e assistenza qualificata

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5, l'Ente stipula apposita convenzione per condividere con l'

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Art. 11 - Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali

1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l'adesione alla previdenza complementare dei dipendenti dell'amministrazion

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Art. 12 - Abrogazioni

1. La legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 "Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto" è a

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Art. 13 - Clausola valutativa

1. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente

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Art. 14 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2017 e in euro 110.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale " - Programma 01 "Servizi per lo sv

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