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Deliberaz. G.R. Veneto 22/02/2012, n. 253

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j).
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[Premessa]




L’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 R disciplina il procedimento unico di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il comma 4, in particolare, prevede che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisca titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e precisa che la stessa deve contenere l’obbligo, a seguito della dismissione dell’impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione.

La Giunta regionale, con DGR n. 1391 del 19 maggio 2009, nel dettare disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, ha demandato a successivo provvedimento l’approvazione delle modalità di costituzione di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell’impianto.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010 R ha dettato, tra l’altro, le prime disposizioni in materia di obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e prestazione di idonea garanzia per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico, eolico ed idroelettrico, ai fini di cautelare l’Amministrazione regionale nel caso di inadempienze del soggetto titolare dell’autorizzazione.

Ai sensi della predetta deliberazione il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, deve depositare presso il soggetto autorizzante una fideiussione di importo pari alla previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino secondo il progetto approvato, per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed eolico, mentre per gli impianti idroelettrici l’importo della fidejussione, commisurato al 25% del costo di realizzazione dell’impianto e relative opere accessorie, secondo quanto previsto dal progetto approvato, copre anche la garanzia di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 c. 1 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 nonché a garanzia dell’obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che, al punto 13.1, lett. j), prevede “l’impegno, alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale”. Le Linee guida precisano inoltre che la garanzia è stabilita in favore dell’Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente e che tale cauzione deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

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Allegato A


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Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili


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1. Introduzione

Le presenti disposizioni costituiscono norme di dettaglio della disciplina delle garanzie per la rime

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2. Tipologie di impianti

Le disposizioni si applicano ai seguenti impianti:

- impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o ugu

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3. Tipologie di garanzia e modalità di presentazione

La garanzia, che è a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto (autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata), deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori all&rs

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4. Oggetto ed importo della garanzia

L’oggetto della garanzia corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato “Piano di ripristino”, facente p

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4.1 Rivalutazione quinquennale

L’importo della fideiussione bancaria/polizza assicurativa, a garanzia della realizzazione del

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5. Durata

La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell’impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo

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6. Dismissione dell’impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie

Il soggetto intestatario del titolo abilitativo deve comunicare all’Ente autorizzante ed all’Autorità incaricata dei controlli ambientali la data di cessazione di esercizio dell’impianto.

La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data di fine esercizio dell’impianto. S’intende comunque conclusa la vita utile dell’impianto trascorsi dodici mesi dall’ultima immissione in rete dell’energia elettrica, fatte salve documentate cause di forza maggiore.

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7. Inadempimento dell’obbligo di prestazione di garanzia e decadenza del titolo abilitativo

Sono causa di decadenza del titolo abilitativo la mancata presentazione all’Ente autorizzante:

a) del contratto di garanzia, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto;

b) del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell’impia

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8. Procedura di escussione

Qualora si renda necessaria l’escussione della garanzia, l’Ente autorizzante dispone l’avvio del procedimento e provvede ad una verifica tecnica volta ad accertare gli eve

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Allegato B


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Schema di contratto di garanzia inerente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

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