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Deliberaz. G.R. Veneto 13/05/2014, n. 691

Disciplina acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche. Modifiche dell'art.34 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) (deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5/11/2009). Ai sensi dell'art. 4. comma 3 del Piano regionale di Tutela delle Acque. Dgr 16/CR del 20.02.2014.
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TESTO DEL DOCUMENTO


L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.


L'articolo 34 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5/11/2009 Re modificato con DGR n. 842 del 15/5/2012, detta la disciplina regionale per l'assimilazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 R, degli scarichi di acque reflue di diversa provenienza, agli scarichi di acque reflue domestiche.

L'articolo 34 stabilisce che sono automaticamente assimilabili alle acque reflue domestiche tutti gli scarichi di acque reflue distinti per tipologia ed elencati nello stesso articolo al comma 1, punti a, b, c, d, e1 ed e2; in altre parole è individuata tutta una tipologia di attività che producono reflui i cui scarichi possono essere ricondotti (e quindi assimilati) agli scarichi di acque reflue domestiche, senza ulteriori controlli o verifiche, se non la mera appartenenza ad una delle tipologie di attività ivi elencate.

In particolare il punto 8) della lettera e1), del succitato articolo, stabilisce che sono assimilabili gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti adibiti a "ospedali, case o istituti di cura, residenze socio assistenziali e riabilitative con numero di posti letto inferiore a 50", fermo restando che sono esclusi dall'assimilabilità gli scarichi dei laboratori scientifici e di analisi e ricerca, oltre che quelli a carattere didattico.

Sempre ai fini dell'assimilabilità, nel medesimo art. 34 del PTA è stabilito che (punto e.3), nel caso in cui la tipologia di attività che produce lo scarico non sia individuabile tra quelle ivi elencate, o sia individuabile tra esse, ma superi gli eventuali parametri di riferimento previsti, si debba ricorrere alla tabella di confronto, che riporta le concentrazioni massime ammissibili in uno scarico per alcuni parametri "indicatori", ai fini della sua assimilabilità.

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