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Deliberaz. G.R. Veneto 16/02/2016, n. 152

Proroga dei termini finali per la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari. Disposizioni operative alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 art. 19, comma 3; art. 50, commi 6 e 7.
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Testo del provvedimento

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11R "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale che a livello europeo, e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Uno degli aspetti di maggiore novità e di rilevante qualificazione della normativa è rappresentato dal fatto che la legge dispone che tutte le strutture ricettive turistiche del Veneto, quelle cioè che forniscono, a pagamento, al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente, sono tenute a classificarsi, ovvero a riclassificarsi secondo nuove regole per tutte quelle che in base alla precedente normativa regionale (ex legge regionale n. 33/2002) avevano assunto la prevista forma di classificazione in base ai requisiti offerti al turista.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, la classificazione di una struttura ricettiva comporta il rispetto di prestabiliti requisiti in ordine alle superfici e cubature minime dei locali per il pernottamento, le altezze minime dei locali di servizio, le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico, il rispetto dei requisiti sanitari, urbanistici, edilizi e di prevenzione incendi, ecc.. La classificazione si esplicita in diversi livelli fino ad un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi a seconda degli spazi, attrezzature, installazioni tecniche e servizi forniti al turista.

Così come previsto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, la Giunta regionale con successivi provvedimenti, è intervenuta per disciplinare e fissare tali requisiti minimi, definendo altresì i livelli di classificazione per le diverse tipologie di strutture ricettive, siano esse alberghiere, all'aperto e complementari, stabilendo, conseguentemente, per le diverse categorie i termini di presentazione delle istanze.

Al riguardo merita richiamare la legge regionale n. 11/2013R, che, all'articolo 50, nei commi 6 e 7, così dispone:

- le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

- i bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento d

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