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Delib. G.R. Veneto 15/02/2011, n. 145

Proroga dei termini di cui all'art. 32 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
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Testo del provvedimento

Il Piano di Tutela delle Acque (Pta) all’art. 22, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (Nta) prevede che nelle reti fognarie servite dai sistemi di trattamento primari, quali ad esempio le vasche tipo “Imhoff”, ammessi in quanto a servizio di popolazione numericamente inferiore alla soglia “S” così come definita nel medesimo articolo, sia ammesso lo scarico delle sole acque reflue domestiche o assimilate o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività produttive o di servizio.

In altre parole le disposizioni di cui al citato comma vietano lo scarico di acque reflue industriali nelle reti fognarie servite da impianti di trattamento tipo vasca “Imhoff”, (di potenzialità inferiore alla soglia S), che non sono in grado di abbattere tipologie di inquinanti specifici spesso presenti negli scarichi di attività produttive.

La norma del Piano di Tutela delle Acque, nel recepire la normativa comunitaria in materia, mira al conseguimento dell’obiettivo ambientale “buono” al 2015 previsto dalla direttive 000/60/Ce e al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle sostanze prioritarie e di eliminazione delle sostanze pericolose nei corpi idrici, di cui alla direttiva 2008/105/Ce.

Il successivo art. 32, comma 2 delle Nta specifica che le reti fognarie esistenti devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 22 entro un anno dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del piano (8 dicembre 2009).

Dal combinato disposto degli articoli del Pta di cui sopra, si evince che a partire dall’8 dicembre 2010 le aziende, che attualmente scaricano, previa autorizzazione, i propri reflui nella rete fognaria, non potranno più farlo qualora la rete sia collegata ad un impianto di trattamento primario di acque mediante vasca tipo “Imhoff” di potenzialità inferiore alla soglia S.

A tale proposito si osserva che il termine di un anno concesso per adempiere alla disposizione in questione non si è rivelato sufficiente né alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (Aato) e agli Enti Gestori per adeguare gli impianti di depurazione, né alle aziende per programmare

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